sabato 27 maggio 2017

L'intolleranza dell'italiano medio più pericolosa di un pugnale "sikh"

L'intolleranza dell'italiano medio più pericolosa di un pugnale "sikh" http://www.salernonews24.com/rubriche/dirittoeinformazione/lintolleranza-dellitaliano-medio-piu-pericolosa-di-un-pugnale-sikh/ Una rilettura più attenta e autentica della sentenza della Cassazione penale

Più che un serio dibattito, la sentenza della Suprema Corte pubblicata lo scorso 15 maggio ha suscitato proclami, applausi, e fischi, svelando quella patina di nazionalismo dal sapore razzista che langue nell’animo dell’italiano medio, sempre pronto a difendere la Costituzione, salvo non applicarne mai i principi fondamentali.

Provo dunque a fare un po’ di chiarezza sul provvedimento. Preliminarmente è una sentenza della Sezione Penale (la n. 24084 del 2017), quindi si discute della commissione di un reato. Il condannato è un signore indiano appartenente alla religione sikh, al quale è stata contestata la violazione dell’art.4 della legge n. 110/1975, perché “portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all’offesa per le sue caratteristiche”.

Sembrerà a tutti già chiaro quanto strumentali siano state le uscite dei politici e della piazza stessa all’indomani del provvedimento. Nel nostro ordinamento esiste il divieto di porto d’armi e di oggetti atti ad offendere, e questo vale erga omnes, ovvero per tutti. Anche per noi cittadini italiani.

L’imputato si era difeso sostenendo che avere con sé il pugnale kirpan, portato alla cintura, è conforme ai precetti della religione di appartenenza, e per tale motivo invocava l’applicazione dell’art. 19 della nostra Costituzione (libertà di religione e di culto).

Premesso che il reato è di natura contravvenzionale, la Cassazione fa un primo passaggio chiaro: “…non si ritiene che il simbolismo legato al porto del coltello possa comunque costituire la scriminante posta dalla legge…”. La scriminante è una circostanza che vale ad escludere la configurabilità di un reato. Nel passaggio successivo della sentenza, si legge: “l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, in consonanza con l’art. 2 Cost., (…) il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante (…)”.

Si giunge così alla fatidica frase divenuta un proclama nei confronti di tutti gli immigrati, rei, a dire di alcuni, di violare e violentare le nostre tradizioni. Dice la Corte: “è quindi essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina”.

Rileggendo l’intera frase appare chiaro come il perno non sono più i valori, ma la liceità. Dice dunque la Cassazione, se decidi di vivere nel nostro Stato non puoi violarne le norme previste per tutti gli altri solo perché appartenente ad una cultura diversa. Portare un pugnale alla cintola per strada integra la fattispecie di un reato anche per un italiano. Per chiarezza, la Cassazione continua con un interessante passaggio: “proprio la libertà religiosa, garantita dall’art. 19 invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine pubblico”.

Questo è determinante, siccome la Suprema Corte ribadisce (perché già lo ha ripetuto altre centinaia di volte) che i principi di libertà nella professione di fedi e religioni incontrano un ostacolo di fronte al generale principio dell’ordine pubblico. In questo modo richiama l’art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: “la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

La sentenza si chiude con la enunciazione del principio: nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere. Vale per i sikh come per i cristiani, come per ogni osservante una qualsiasi religione.

Il comportamento dei politici all’indomani della pubblicazione è dunque strumentale e razzista, ma non fa altro che cavalcare l’onda di una sempre più profonda intolleranza nella nostra società civile. Il che spaventa più di un pugnale

Giorgio Coppola

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